sn.INFO

Sn.Info
Sportello antiproibizionista:
infopoint-supporto legale e psicologico

Il primo giovedì di ogni mese dalle 20
Stike Spazio Pubblico Autogestito, via U. Partini 21 (Roma- casalbertone)

L'ultimo venerdì del mese dalle 20
csoa Forte Prenestino, via F. Delpino (Roma- centocelle)

PROSSIME APERTURE

giovedì. 4 giugno dalle 20 allo Strike

venerdì. 29 maggio dalle 20 al Forte Prenestino 

per info, contatti, domade: sninfo@autistici.org

tutti i giovedì dalle 20 alle 22 è attivo il numero 331 4480093

 

Perchè uno sportello antiproibizionista:

perché crediamo nel potenziale effetto devastante che producono prima ancora della droga le politiche proibizioniste come il ddl fini giovanardi in materia di stupefacenti. Una legge che proibisce e penalizza il semplice consumo senza distinguere tra droghe leggere e pesanti tra uso, abuso e dipendenza e omettendo del tutto le politiche di riduzione del danno.
Lo Sn.Info nasce come re-Azione dal basso rivolta a promuovere l'informazione e la riduzione dei rischi come alternativa alle politiche proibizioniste che vedono come uniche soluzioni la repressione, la comunità coatta o l'astinenza dal consumo.
La nostra azione concreta auto-organizzata è questo sportello di “difesa psicoattiva”: risposta di chi crede che il consumo di sostanze sia nella maggioranza dei casi di tipo ludico e non espressione di un disagio. Assumere sostanze no vuol dire avere un problema e chi consuma ha bisogno di informarsi su cosa assume e sui suoi effetti.
La dipendenza non è l’unico rischio associato alle sostanze, ma una corretta informazione può notevolmente ridurre altre problematiche.


INFOPOINT:
nell’info point potrai trovare materiale sulle sostanze sulla loro storia e i loro effetti desidertati e non, alcuni consigli per il RIPIGLIO post assunzione.
SUPPORTO LEGALE:  Consapevoli del fatto che l’unico effetto certo di questa legge è stato l’aumento della repressione e l’ulteriore sovraffollamento delle carceri, abbiamo per questo ritenuto necessario autorganizzarci, dando alla gente uno strumento di autodifesa.
Partendo sempre dal principio che l’informazione, e quindi la conoscenza della legge e delle tabelle sia un punto di partenza imprescindibile, nello sportello potrai avere una vera e propria consulenza legale (anonima, gratuita e non vincolante) di “primo livello”. Inoltre abbiamo contatti con avvocati che potranno seguire i casi in cui si renda necessaria una difesa legale.
SUPPORTO PSICOLOGICO: Da quest’anno lo sportello è supportato da un’associazione di psicologi e psicoterapeuti che - oltre a fornire le prime informazioni e garantire un colloquio iniziale per poter indirizzare le richieste ove ritenuto più utile – dà la possibilità, a chi ne facesse domanda, di iniziare un percorso terapeutico. Gli obiettivi specifici di tale percorso verranno formulati attraverso una modalità di lavoro
“per e con ” la persona stessa.  L’associazione condivide un’impostazione basata sulla “riduzione del rischio”, che significa informare, ascoltare e chiedere, significa cercare di limitare eventuali danni legati al consumo di sostanze stupefacenti e ad eventuali problematiche correlate, nel pieno rispetto della dignità, della cultura, delle condizioni fisiche e psicologiche della persona.

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cosa devi sapere della legge

La prima cosa da sapere è che la nuova legge non fa più distinzione
tra droghe leggere e pesanti. La marijuana è inserita
nella stessa tabella dell’eroina e della cocaina. È stato inoltre
introdotto il concetto di DOSE MASSIMA CONSENTITA: che è
la dose di stupefacente superata la quale non sei più considerat@
consumatore ma spacciatore. 500 milligrammi di cannabis;
750 milligrammi di cocaina; 250 milligrammi di eroina;
750 milligrammi di MDMA (ecstasy); 500 milligrammi
amfetamina e 150 microgrammi di Lsd.

Se non superi questa dose,tuttavia,le pene in cui incorri si sono
notevolmente aggravate. Inoltre per il consumatore recidivo o
per chi si sottrae o non porta a conclusione positivamente il
trattamento terapeutico personalizzato sono state reintrodotte
sanzioni penali.

(ART 75) Ti hanno beccat@ e hai una dose INFERIORE alla dose massima consentita
USO PERSONALE
puoi essere sottopost@ per un periodo non inferiore ad un
mese e non superiore ad un anno a una o più di queste sanzioni amministrative:
• sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla
• sospensione del porto d’armi
• sospensione del passaporto
• sospensione del permesso di soggiorno
se ti fermano mentre guidi un qualsiasi veicolo procederanno
a ritirarti la patente se sei in motorino ti sequestreranno il mezzo

(ART 75bis) Se hai precedenti penali o precedenti segnalazioni
di consumo di stupefacenti puoi essere sottopost@ dal
Questore, previa convalida, a:
• obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria una o più volte
al giorno
• divieto di frequentare locali pubblici
• obbligo di dimora nel comune di residenza
• divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore
• obbligo di rientrare nella propria abitazione in una determinata
ora del giorno
CHI CONTRAVVIENE A TALI DISPOSIZIONI È PUNITO CON L’ARRESTO DA 3 A 18 MESI.

(art 73) SPACCIO
Ti hanno beccat@ e hai una dose SUPERIORE alla dose massima
consentita rischi una condanna da 6 a 20 anni di reclusione.

in caso di PERQUISIZIONE E ISPEZIONE PERSONALE O DOMICILIARE
attualmente, a norma dell’ art 103 del T.U. sulle sostanze stupefacenti, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che dimostrino
un fondato motivo di ritenere che su persone o luoghi ci
siano sostanze stupefacenti, possono procedere a controlli,
perquisizioni e ispezioni personali, senza l’ obbligo di una preventiva autorizzazione del magistrato.
• Se dopo la perquisizione ti trovano qualcosa dichiara che
la sostanza rinvenuta è per il tuo uso personale e che sei
consumatore di sostanze stupefacenti.
• Se ne trovano molta puoi sostenere che è una ragionevole
scorta per il tuo consumo personale.
• Nel caso di perquisizione o ispezione personale o domici-liare hai diritto alla presenza di un avvocato difensore o di una persona di propria fiducia prontamente reperibili.
Non sempre gli Agenti attendono l’arrivo dell’avvocato. In
questi casi è bene seguire tutte le operazioni di perquisizione e
fare attenzione alla redazione del verbale di perquisizione e
eventualmente di sequestro.
Prima di firmarlo leggilo per verificare che le operazioni si
siano svolte nelle modalità riportate sul verbale; qualora così
non fosse è bene non firmarlo.

STAI ATTENT@!
L’offerta gratuita è considerata reato penale, per cui passarsi
uno spinello viene considerato reato, acquistarne 10 o più per
il proprio uso personale, illecito amministrativo.
In ogni caso in queste occasioni è sempre bene consultare un legale

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LE TABELLE

 

tabelle

Eccole qua le tabelle: 500 milligrammi di cannabis; 750 milligrammi
di cocaina; 250 milligrammi di eroina; 750 milligrammi di
MDMA (ecstasy); 500 milligrammi amfetamina e 150 microgrammi
di Lsd.
SOTTO QUESTO LIMITE (ART 75) le sanzioni amministrative, ma
non gioite troppo. Per un periodo non inferiore a un mese e non superiore
a un anno significherà: sospensione della patente di guida,
sospensione della licenza di porto d'armi, sospensione del passaporto,
sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto
di conseguirlo se cittadino extracomunitario. Inoltre nei casi in cui
si ritenga necessario, l’invito a seguire un programma terapeutico e/o
socioriabilitativo in una struttura pubblica o privata.
NEI CASI PIÙ GRAVI (ART 75 bis, pericolo per la sicurezza pubblica)
nel caso in cui si sia stati già condannati, anche non definitivamente,
per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli
previsti dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionati
per violazione delle misure di prevenzione o di sicurezza, si può inoltre
essere sottoposti, per la durata massima di due anni, ad una o
più delle seguenti misure: obbligo di presentarsi almeno due volte a
settimana al locale ufficio della Polizia o al comando dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria
abitazione, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra
ora prefissata; divieto di frequentare determinati locali pubblici;
divieto di allontanarsi dal comune di residenza; obbligo di comparire
in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato,
negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici; divieto di condurre qualsiasi
veicolo a motore.
OLTRE QUESTO LIMITE (ART 73))scatteranno le sanzioni penali per
spaccio (senza distinzione fra le sostanze, con pene da 6 a 20 anni e
con una multa da 26 a 260 mila euro).
IN BASE ALLE TABELLE SI POTREBBE “DIVENTARE SPACCIATORI”
a partire dai 5 GRAMMI IN SU DI HASHISH O DI MARIJUANA, contenenti
il 10% di principio attivo (che corrisponde ad una sostanza di
buona qualità; ci si aggira invece intorno ai 9 grammi di sostanza
che comunemente si trova in giro)
fin

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guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti

Il 24 luglio 2008 è diventata legge la modifica introdotta nel Pacchetto sicurezza, degli articoli 186 e 187 del codice della strada: “guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti”.
La modifica agli articoli prevede quattro tipi violazione:

a)GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO COMPRESO TRA lo 0,5 E NON SUPERIORE ALLO 0,8 GRAMMI PER LITRO.
•    sanzione amministrativa che va da 500 a 2.000;
•    arresto fino ad un mese
•    sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente dai tre mesi ai sei mesi.

b) GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO COMPRESO TRA UN VALORE oltre LO 0,8 E NON SUPERIORE ALL’1,5 GRAMMI PER LITRO. In questo caso - fino ad oggi non previsto dalla legge –
•    la sanzione pecuniaria prevista va da 800 a 3.200.
•    l’arresto fino a tre mesi
•    la sospensione della patente da sei mesi ad un anno.

c) GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE ALL’1,5 GRAMMI PER LITRO. In questo caso la
•    sanzione pecuniaria prevista parte da un minimo di 1.500 per arrivare ad un massimo di 6.000.
•    l’arresto fino sei mesi
•    la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e
•    se il mezzo appartiene al conducente scatta il sequestro immediato del veicolo e successivamente la confisca del mezzo (auto, ciclomotore etc)
In tutti e 3 i casi oltre al procedimento amministrativo si avvia un procedimento penale davanti al tribunale monocratico.


•    d)GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
Prevede:
•    un’ammenda da 1.500 a 6.000,
•    l’arresto da tre mesi a un anno.
•    la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e/o patentino di guida da sei mesi ad un anno. Revoca patente in caso di reiterazione nel biennio
•    se il mezzo appartiene al conducente scatta il sequestro immediato del veicolo e successivamente la confisca del mezzo (auto, ciclomotore etc) e ne perdi di conseguenza la proprietà (non hai più un mezzo per muoverti) oltre ad avere la patente sospesa.


La pena detentiva può essere trasformata nella misura alternativa dello svolgimento di un’attività a titolo gratuito e continuativo in strutture sanitarie traumatologiche pubbliche.

REITERAZIONE DEL REATO
Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio scatta automaticamente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida (per riaverla dovrai sostenere di nuovo l’esame).


E SE MI TROVO COINVOLTO IN UN INCIDENTE STRADALE E MI FANNO IL TEST?
Se in stato di ebbrezza [di qualunque entità] o sotto l’effetto di sostanze psicotrope provochi un incidente stradale le pene sono raddoppiate.

E SE RIFIUTO DI FARE IL TEST?
Il rifiuto di sottoporsi ai test di saliva o urine comporta la pena più elevata prevista dalla legge: un’ammenda da 1500 a 600 euro, l’arresto da 6 mesi a 2 anni ed invece della confisca del mezzo il fermo amministrativo per 180 giorni.
Invece, è sempre prevista la sospensione della patente di guida e in caso di recidiva in un biennio la revoca della patente (per riaverla dovrai sostenere di nuovo l’esame).


 
tebelle alcool

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