Legge Fini Giovanardi

Dopo la modifica della legge “Fini-Giovanardi” l’attuale normativa italiana in tema di stupefacenti (D.P.R. 309/90) non distingue più tra droghe leggere e droghe pesanti. La marijuana è stata inserita nella stessa tabella dell’eroina e della cocaina: ciò che fa la differenza in termini di sanzioni è soprattutto la quantità di sostanza che detieni!
Al di sopra della soglia (Dose Massima Consentita D.M.C) fissata nella tabella ministeriale anche la semplice detenzione determina una sanzione penale, con pene che variano da 6 ai 20 anni di reclusione e una multa da 26.000 a 260.000 euro (art 73).
La dose massima consentita è calcolata in base al principio attivo contenuto nella sostanza lorda: 500 milligrammi di cannabis; 750 mg di cocaina; 250 mg di eroina; 750 mg di MDMA (ecstasy); 500 mg amfetamina, 150 microgrammi di Lsd, 300 mg di ketamina.
La concentrazione di principio attivo si ottiene soltanto attraverso analisi di laboratorio, l’autorità giudiziaria ha però delle indicazioni di massima quando procede a sequestri, in modo da poter valutare rapidamente, e semplicemente sulla base del peso lordo della sostanza, se procedere con la contestazione di un reato o di un illecito amministrativo.

La detenzione di quantità di sostanza al di sotto della D.M.C.
comporta sanzioni amministrative (art. 75): sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; sospensione del porto d’armi, del passaporto o del permesso di soggiorno per motivi di turismo e divieto di conseguirlo se si è cittadini extracomunitari).
A queste si aggiunge l’invito a seguire un programma terapeutico o socio-riabilitativo che, se portato a termine con esito positivo, comporta la revoca delle sanzioni.
Per gli stranieri maggiorenni, anche incorrere in sanzioni amministrative può influire sul rinnovo del permesso di soggiorno.
L’art. 75 bis stabilisce pesanti restrizioni della libertà personale, che possono durare anche quattro anni, qualora una sanzione amministrativa segua a precedenti condanne penali o a violazioni della normativa in tema di sostanze stupefacenti o sulla circolazione stradale.

Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che dimostrino un fondato motivo di ritenere che su persone o luoghi ci siano sostanze stupefacenti, possono procedere a controlli, perquisizioni e ispezioni personali, senza l’ obbligo di una preventiva autorizzazione del magistrato.
Nel caso di perquisizione o ispezione personale o domiciliare hai diritto alla presenza di un avvocato difensore o di una persona di tua fiducia prontamente reperibili. Non sempre gli Agenti attendono l’arrivo dell’avvocato. In questi casi è bene seguire tutte le operazioni di perquisizione e fare attenzione alla redazione del verbale di perquisizione ed eventualmente di sequestro.
Prima di firmare leggere sempre bene per verificare che le operazioni si siano svolte nelle modalità riportate sul verbale; qualora così non fosse è bene non firmare.

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