guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti

L’alcool non è compreso nella tabella delle sostanze stupefacenti. E’ comunque vietato guidare in stato di ebbrezza (articoli 186 e 187 del codice della strada) in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche e le eventuali sanzioni penali e amministrative variano a seconda del tasso alcolemico accertato:
– tasso alcolemico compreso tra 0.5 e 0,8 gr/l: si rischia una ammenda da 500 a 2.000 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a sei mesi;
– tasso alcolemico compreso tra 0.8 e 1,5 gr/l: sono previste una sanzione pecuniaria da 800 a 3.200 euro, l’arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente da sei mesi ad un anno;
– tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l: si rischia una sanzione pecuniaria da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da sei mesi a un anno,  la sospensione della patente di guida per un periodo da uno a due anni ed il sequestro e la confisca del veicolo del trasgressore.
In tutti e tre i casi vengono decurtati 10 punti patente.
Se vieni trovato positivo alla prova dell’etilometro ricorda che il test va ripetuto in ogni caso per due volte con intervallo di 5 minuti.
Se hai compiuto la stessa violazione durante i due anni precedenti o se sei un conducente professionista (es autista di autobus) la patente viene ritirata e revocata (per riaverla dovrai sostenere nuovamente l’esame).
Se rifiuti di sottoporti all’etilometro senza giustificato motivo commetti un illecito penale con sanzioni  uguali a quelle perviste se risulti positivo Oltre 1,5 grammi per litro

Se vieni fermato mentre guidi un veicolo in possesso di sostanze stupefacenti o se, dopo un fermo per controllo, ci sono ragionevoli motivi per ritenere che tu sia sotto effetto di sostanze stupefacenti (e le successive analisi confermino questa ipotesi) incorri nelle seguenti sanzioni:
– penale: ammenda da  1.500,00 ad 6.000,00 e arresto da 3 mesi ad 1 anno  convertibili in sanzione pecuniaria (38 euro per ogni giorno di arresto dato in condanna) da sommare all’ammenda. L’ammenda prevista è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso tra le 22 e le 7.
– amministrativa: sospensione della patente di guida da 6 mesi ad un anno.
Nel caso in cui il risultato delle analisi non sia immediatamente disponibile o se c’è stato durante il fermo un sequestro di sostanze stupefacenti, l’autorità giudiziaria può disporre il ritiro della patente fino all’esito delle analisi, ma non oltre i 10 giorni.
In tutti i casi il prefetto con ordinanza di sospensione della patente impone al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione presso la commissione medica provinciale.
Le analisi presso la asl o il sert vengono effettuate in genere per tre volte, in un lasso di tempo variabile: a volte durante il periodo di sospensione della patente, a volte anche dopo la restituzione della patente. Se risulti positivo anche ad una sola analisi il prefetto può ordinare un ulteriore periodo di sospensione.

In ogni caso se risulti positivo al test della saliva e quindi non sei ritenuto idoneo a guidare, il tuo mezzo può essere affidato ad altra persona presente o ad altra conoscente reperibile che possa guidare il mezzo o fatto trasportare (carrattrezzi) fino ad un luogo da te indicato o nella più vicina autorimessa (con spese a tuo carico)

In caso di fermo se risulti positivo al test della saliva o se (ti trovano in possesso o trovano nel veicolo sostanza stupefacente, o semplicemente gli agenti hanno motivo di ritenere che tu sia sotto effetto di sostanze stupefacenti) ti possono portare presso strutture sanitarie degli organi di Polizia Stradale intervenuti, o presso strutture sanitarie pubbliche o accreditate o equiparate, per il prelievo delle urine o sangue e per la relativa visita medica.
In caso di rifiuto la sanzione prevista è quella massima.
Nel caso in cui il risultato delle analisi non sia immediatamente disponibile o se c’è stato durante il fermo un sequestro di sostanze stupefacenti, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente fino all’esito delle analisi ma non oltre i 10 giorni e depositata presso gli uffici o il comando dell’organo che ha effettuato il fermo.

In tutti i casi il prefetto con ordinanza di sospensione della patente impone al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione presso la commissione medica provinciale.
Le analisi presso la asl o il sert vengono effettuate in genere per tre volte in un lasso di tempo variabile.  A volte durante il periodo di sospensione della patente, A volte anche dopo la restituzione della patente. Se risulti positivo anche ad una sola analisi il prefetto può ordinare un ulteriore periodo di sospensione.

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